E’ bastato un semplice passaparola e i siti dell’Unione e Ulivo sono stati per tutta la giornata di oggi fuori uso (mentre scrivo quello dell’Unione è ancora bloccato). Infatti tantissimi frequentatori di internet che sono contrari al disegno di legge per la concessione di indulto, approvato ieri alla Camera e domani in discussione al Senato, si sono collegati in contemporanea sui siti provocando, per protesta, un blocco creato dai troppi accesi (Denial of Service).
Ma non basta, oggi sempre internet ha dimostrato ancora una volta il suo immenso potere, poiché si sono potuti anche leggere tutti nomi dei parlamentari che hanno votato a favore il disegno di legge, iniziativa contestata da molti politici. Il sito dove sono stati pubblicati i nomi è quello del Senatore Antonio di Pietro ( www.antoniodipietro.it ), che si sta battendo per modificare la legge : ‘La legge sull’indulto, nata per liberare le carceri, - dice Di Pietro - è stata estesa ai reati di falso in bilancio, corruzione, reati fiscali e finanziari anche nei confronti della Pubblica amministrazione. Siamo di fronte a un colpo di spugna, un atto gravissimo del quale è riportata un’informazione parziale, e spesso strumentale, da parte di giornali e televisioni'. Un sondaggio riportato sul sito di Repubblica chiede ‘Il provvedimento di indulto preparato dal governo prevede la clemenza anche per i reati di corruzione e concussione commessi contro la pubblica amministrazione. Siete favorevoli a questa norma? Alle ore 22.40 di oggi 28 luglio, il 93% delle 107.788 persone che hanno risposto si è espressa per il NO . Secondo i dati del Ministero della Giustizia, riportati dal Corriere della Sera, il provvedimento potrebbe rimettere in libertà circa 12.000 sugli attuali 38.086 detenuti definitivi.
{mospagebreak} Di seguito il disegno di legge:
DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa dei deputati BUEMI, D’ELIA, VILLETTI, TURCI, BONINO, BOSELLI, CAPEZZONE, ANTINUCCI, BELTRANDI, CREMA, DI GIOIA, MANCINI, PIAZZA Angelo, PORETTI, SCHIETROMA, TURCO e MELLANO (V. Stampato Camera n. 525-bis) approvato dalla Camera dei deputati il 27 luglio 2006 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 luglio 2006 ———– Concessione di indulto DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. È concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Non si applicano le esclusioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 151 del codice penale. 2. L’indulto non si applica: a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale: 1) 270 (associazioni sovversive), primo comma; 2) 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico); 3) 270-quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale); 4) 270-quinquies (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale); 5) 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione); 6) 280-bis (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi); 7) 285 (devastazione, saccheggio e strage); 8) 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione); 9) 306 (banda armata); 10) 416, sesto comma (associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale); 11) 416-bis (associazione di tipo mafioso); 12) 422 (strage); 13) 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù); 14) 600-bis (prostituzione minorile); 15) 600-ter (pornografia minorile), anche nell’ipotesi prevista dall’articolo 600-quater.1 del codice penale; 16) 600-quater (detenzione di materiale pornografico), anche nell’ipotesi prevista dall’articolo 600-quater.1 del codice penale, sempre che il delitto sia aggravato ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 600-quater; 17) 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile); 18) 601 (tratta di persone); 19) 602 (acquisto e alienazione di schiavi); 20) 609-bis (violenza sessuale); 21) 609-quater (atti sessuali con minorenne); 22) 609-quinquies (corruzione di minorenne); 23) 609-octies (violenza sessuale di gruppo); 24) 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), commi primo, secondo e terzo; 25) 644 (usura); 26) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all’ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope; b) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all’articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell’articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74; c) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all’articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni; d) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni; e) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all’articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. 3. Il benefìcio dell’indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni. 4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
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