|
Diritto alla libera circolazione |
|
Scritto da Bruno Ferretti
|
|
domenica 20 giugno 2004 |
DIRITTO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE
· Barriere architettoniche La legge quadro sull’handicap 5 febbraio 1992 n.104 indica quelli che sono i diritti alla libera circolazione, consistente nell’ abbattimento delle barriere architettoniche, ovvero di tutti quegli elementi presenti in spazi o edifici, sia essi pubblici che privati, che limitano o impediscono la libera circolazione (scale, ascensori troppo stretti, marciapiedi,ecc.).
· Circolazione e sosta dei veicoli Le persone con handicap che hanno una capacità sensibilmente ridotta di deambulazione, sono le prime che vedono limitato il loro diritto alla libera circolazione, ed hanno grosse difficoltà nel rispettare alcune norme del codice della strada. Per tale motivo sono state previste delle deroghe ad alcuni divieti, dando la possibilità di circolare e di effettuare la sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto dei predetti invalidi, purché ciò non costituisca intralcio al traffico. La circolazione e la sosta sono consentite nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane qualora sia autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l’espletamento di trasporto di pubblica utilità. La circolazione (non la sosta) è anche consentita nei tratti di strada riservati in via preferenziale ai taxi e ai servizi pubblici collettivi. La sosta non è consentita nelle zone ove sia prevista la rimozione. Gli autoveicoli adibiti al trasporto degli invalidi non possono essere rimossi, ma solo contravvenzionati
· Contrassegno speciale Per aver diritto alla libera circolazione e sosta, gli handicappati con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta si devono munire di un contrassegno speciale. Detto contrassegno ha la validità di cinque anni su tutto il territorio nazionale e deve essere sempre esposto ben visibile . Per ottenerlo si deve presentare domanda al Comune di residenza allegando una certificazione dell’ufficio medico legale dell’ASL di appartenenza.
|