DIRITTO AL LAVORO Diritto al Collocamento Obbligatorio al Lavoro dei Disabili
DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n.276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.
Il collocamento mirato diventa sempre di più un miraggio. L' articolo 14 e l' articolo 22 del decreto di attuazione della legge Biagi, stravolgono completamente l' articolo 12 della legge 68 , affossando definitivamente la filosofia del collocamento mirato e dell' integrazione del disabile. Infatti non è più prevista l' assunzione diretta a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro, ma l' assolvimento di gran parte dell' aliquota d' obbligo di assunzione mediante affidamento di commesse alle Cooperative Sociali di tipo "B", nelle quali resterebbero i lavoratori disabili. In sintesi: · si privilegiano solo alcuni settori di inserimento dei disabili: cooperazione sociale; · si impediscono la costituzione di stabili rapporti di lavoro, favorendo una occupazione temporanea; · si deroga al principio dell’inserimento nel mondo della produzione dei disabili in relazione alla valutazione delle specifiche capacità lavorative residue; · si relegano i disabili in strutture parallele alle aziende, escludendo tali lavoratori dal mercato vero e proprio del lavoro. Tutte le associazioni a tutela dei disabili hanno levato la loro protesta nei confronti del Governo. Si auspica che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali abbia modo di rivedere il proprio atto legislativo, dando piena attuazione al diritto del lavoro anche per i portatori d’handicap.
LEGGE 12 Marzo 1999 n. 68
"Norme per il diritto al lavoro dei disabili" Il Collocamento Mirato è un efficiente strumento tecnico previsto per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso la valutazione delle capacità della persona disabile e delle situazioni di lavoro, (art.2 della Legge 68/99). Questa nuova Legge definisce l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone disabili, sanzionando con forti penalità le Aziende che non rispettano le percentuali di assunzioni previste. In molte Regioni esistono ancora fortissimi ritardi nell’applicazione della Legge, che ingiustamente penalizza, ancora una volta tantissimi giovani disabili, che vogliano inserirsi nella società.
A CHI SPETTA · persone affette da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, portatori di handicap intellettivo con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%; · persone invalide del lavoro con invalidità superiore al 33%; · persone non vedenti; · persone sordomute; · persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e di servizio; · vedove, orfani e profughi italiani rimpatriati (art.18, c.2 della L.68/99)
DOVE RIVOLGERSI · Ai nuovi Centri per l’Impiego della propria città, che gestiranno le politiche del lavoro e sostituiranno gli ex Uffici del Collocamento, che sono in fase di informatizzazione, e dovranno offrire moderni servizi agevolando l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
COSA DOBBIAMO FARE · Si dovrà presentare domanda ai Centri per l’Impiego ; · Preventivamente ci si dovrà recare all’Ufficio del proprio Distretto Sanitario dell’A.S.L. di residenza per l’accertamento delle condizioni di disabilità. di cui all’art.4 L.104/92. Si dovrà richiedere la certificazione e la relazione prevista da trasmettere alla Commissione Tripartita Provinciale e al Comitato Tecnico previsto dall’art.8 della L.68/99, che provvede all’inserimento mirato al lavoro del disabile. Occorre verificare con la massima attenzione che, l’apposita Commissione prevista dall’art.4 L.104/92, compili una esatta relazione che individui le capacità’ del disabile. Con il decreto pubblicato nella Gazzetta del 22 febbraio, viene affidato alle commissioni già esistenti e previste dalla precedente legge (104/92) l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere all'inserimento lavorativo dei disabili. Le commissioni, inoltre, avranno anche il compito di effettuare visite periodiche di controllo della permanenza dello stato invalidante. Tutta l'attività è finalizzata a formulare una diagnosi funzionale della persona disabile e a individuare la capacità globale per il collocamento lavorativo
OBBLIGO DI ASSUNZIONE PER LE AZIENDE
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Azienda |
Disabili da assumere |
Tipo di richiesta |
| da 15 a 35 dipendenti |
1 |
Assunzione nominativa |
| da 36 a 50 dipendenti |
2 |
50% nominativa, 50% numerica |
| oltre 50 dipendenti |
7% |
60% nominativa, 40% numerica |
AGEVOLAZIONI per l’AZIENDA INCENTIVI : fiscalizzazione totale di contributi assicurativi e previdenziali per max 8 anni per disabili superiori al 79%; fiscalizzazione per max 5 anni per disabilita 67% al 79%; fiscalizzazione per max 8 anni per disabili psichici. Rimborso forfettario per le spese di adeguamento del posto di lavoro al disabile. (Art.13) Le agevolazioni sono estese alle Aziende che pur non essendo obbligati ad assumere, procedono all’assunzione di disabili.
SANZIONI SONO PREVISTE GRAVISSIME SANZIONI PENALI, amministrative e civili previste dalle norme sul pubblico impiego (art.15 L.68/99 L.241/90); ANTI- BUROCRAZIA. Le Imprese e gli Enti Pubblici inadempienti sono oggetto di un’ammenda di £.1.000.000.= e una multa giornaliera di £.50.000 per ogni giorno di ritardo, al 60° giorno, la multa si raddoppia a £.100.000.=. Suddette somme si adegueranno nel tempo e daranno vita al fondo nazionale per finanziare la L.68/99. Le Imprese che non saranno in regola con le assunzioni obbligatorie non potranno più usufruire di agevolazioni Pubbliche né partecipare ad appalti pubblici.
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