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giovedì 04 dicembre 2008
 
 
Diritto ai permessi parentali
Scritto da Bruno Ferretti   
domenica 20 giugno 2004

DIRITTO AI PERMESSI PARENTALI

· Handicappati minorenni
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minori con handicap grave (accertato ai sensi della legge 104/92) e che non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, possono richiedere il prolungamento fino a tre anni del congedo parentale, con indennità del 30% oppure due ore di permesso giornaliero retribuito, fino al compimento del 3° anno di vita del bambino.
Tale diritto è esercitatile anche quando l’altro genitore non ne abbia diritto.
Le ore di permesso sono 2 se chi ne beneficia ha una attività lavorativa per almeno 6 ore. Se l’attività lavorativa è inferiore a 6 ore il permesso è di 1 ora.
Il congedo o i permessi sono computati nell’anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità. Il periodo è coperto con la contribuzione figurativa.
Successivamente al compimento dei 3 anni del bambino si ha diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuito e con copertura figurativa.

· Handicappati maggiorenni
Per i figli maggiorenni il diritto ai permessi mensili è riconosciuto alla madre o al padre a condizione che il figlio sia convivente o in assenza di convivenza che l’assistenza sia continuativa ed esclusiva.

· Assistenza a persona handicappata parente o affine
I genitori e i familiari lavoratori che assistono con continuità e in via esclusiva una persona con handicap grave che sia parente o affine entro il 3° grado, anche se non convivente, hanno diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuito.
Hanno altresì diritto:
1. a scegliere, ove possibile la sede di lavoro più vicina al loro domicilio;
2. non essere trasferiti in altra sede lavorativa senza il loro consenso.

· Handicappati lavoratori
All’ handicappato lavoratore possono essere concessi, a sua scelta, permessi di due ore giornaliere o di tre giorni mensili. Se egli, pur beneficiando dei permessi per se stesso, ha effettiva necessità (valutata dal medico) di essere assistito da un famigliare convivente, anche a quest’ultimo possono essere concessi permessi di tre giorni. Il tipo di permesso richiesto può variare da un mese all’altro. L’INPS ha chiarito che non può essere cambiato nell’ambito dello stesso mese, salvo in casi eccezionali.
La persona con handicap grave che lavora ha diritto:
1. di scegliere ove possibile la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio;
2. a non essere trasferita in altra sede lavorativa senza il proprio consenso.

 
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  Anno VI n. 338
 
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