DIRITTO AI PERMESSI PARENTALI
· Handicappati
minorenni La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore
padre di minori con handicap grave (accertato ai sensi della legge 104/92) e che
non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, possono
richiedere il prolungamento fino a tre anni del congedo parentale, con indennità
del 30% oppure due ore di permesso giornaliero retribuito, fino al compimento
del 3° anno di vita del bambino. Tale diritto è esercitatile anche quando
l’altro genitore non ne abbia diritto. Le ore di permesso sono 2 se chi ne
beneficia ha una attività lavorativa per almeno 6 ore. Se l’attività lavorativa
è inferiore a 6 ore il permesso è di 1 ora. Il congedo o i permessi sono
computati nell’anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie e
alla tredicesima mensilità. Il periodo è coperto con la contribuzione
figurativa. Successivamente al compimento dei 3 anni del bambino si ha
diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuito e con copertura figurativa.
· Handicappati
maggiorenni Per i figli maggiorenni il diritto ai permessi mensili è
riconosciuto alla madre o al padre a condizione che il figlio sia convivente o
in assenza di convivenza che l’assistenza sia continuativa ed esclusiva.
· Assistenza a persona
handicappata parente o affine I genitori e i familiari lavoratori
che assistono con continuità e in via esclusiva una persona con handicap grave
che sia parente o affine entro il 3° grado, anche se non convivente, hanno
diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuito. Hanno altresì
diritto: 1. a scegliere, ove possibile la sede di lavoro più vicina al loro
domicilio; 2. non essere trasferiti in altra sede lavorativa senza il loro
consenso.
· Handicappati
lavoratori All’ handicappato lavoratore possono essere concessi, a
sua scelta, permessi di due ore giornaliere o di tre giorni mensili. Se egli,
pur beneficiando dei permessi per se stesso, ha effettiva necessità (valutata
dal medico) di essere assistito da un famigliare convivente, anche a
quest’ultimo possono essere concessi permessi di tre giorni. Il tipo di permesso
richiesto può variare da un mese all’altro. L’INPS ha chiarito che non può
essere cambiato nell’ambito dello stesso mese, salvo in casi eccezionali. La
persona con handicap grave che lavora ha diritto: 1. di scegliere ove
possibile la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio; 2. a non essere
trasferita in altra sede lavorativa senza il proprio consenso.
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