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Diritti dell'alunno disabile |
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Scritto da Bruno Ferretti
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domenica 20 giugno 2004 |
DIRITTI DEL DISABILE NELLA SCUOLA
· L' insegnante
di sostegno Per richiedere l’insegnante di
sostegno occorre un certificato medico dell'ASL con diagnosi funzionale,
prodotto dalla famiglia, con il quale il Capo d'Istituto chiede al
provveditorato agli studi l'assegnazione di alcune ore settimanali di attività
di sostegno didattico.
· Assistenza materiale a scuola agli alunni
portatori di handicap I collaboratori scolastici AEC (ex bidelli)
devono svolgere attività di assistenza materiale nell'ingresso ed uscita da
scuola degli alunni con handicap, all'interno dei locali scolastici e di
assistenza per l'igiene personale e l'accompagnamento ai servizi igienici (DPR
347/83 e successive modifiche). La richiesta di assegnazione per la scuola
secondaria inferiore deve essere presentata presso il Comune di appartenenza.
Per la scuola secondaria superiore la domanda deve essere inoltrata presso la
Provincia (Assessorato Servizi Sociali).
· Tasse scolastiche e
Universitarie Agli alunni iscritti alle scuole secondarie superiori
in disagiate condizioni economiche è concessa l'esenzione delle tasse
scolastiche nonché dall'imposta di bollo. Gli studenti Universitari con una
riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% usufruiscono dell'esenzione
totale delle tasse universitarie (legge 118/71 art. 30).
· Scuole
speciali Tali scuole ufficialmente istituite con DPR 31 ottobre 1975
n. 970 "Norme in materia di scuole aventi particolari finalità" esistono ancora.
La legge 4 agosto 1977 n. 517 ha sancito il principio dell'integrazione
scolastica generalizzata. A livello amministrativo questi principi sono stati
attuati, in particolare, dal Ministero della Pubblica Istruzione con la
Circolare Ministeriale n. 258 dell'83 che ha dato supporto organizzativo alla
cultura dell'integrazione, proponendo la stipula di intese fra scuola AA.SS.LL.
ed Enti Locali. Esse permettono il passaggio dall'inserimento all'integrazione
nella scuola di tutti i bambini in particolari situazioni di handicap
(ipovedenti,sordomuti, pluriminorati ).
· Gite
scolastiche Gli organi collegiali designano un qualificato
accompagnatore e predispongono ogni altra misura di sostegno. L'accompagnatore
può essere un qualunque membro della comunità scolastica (docente,personale
ausiliario, familiare. Circolare Ministeriale 291/92 art. 8 comma 2)
.
· Servizio di trasporto scolastico Ai bambini disabili
non autosufficienti, che frequentano la scuola dell'obbligo viene assicurato il
trasporto, a titolo gratuito, dalla propria abitazione alla sede della scuola e
viceversa. (Art. 28 della legge 118/71)
· Numero massimo di alunni
nelle classi con bambini in situazioni di handicap Ogni classe in
cui sia presente un bambino portatore di handicap medio grave non può avere più
di 20 alunni (art. 40 legge 449/97 legge finanziaria 1998)
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