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giovedì 04 dicembre 2008
 
 
Diritti dell'alunno disabile
Scritto da Bruno Ferretti   
domenica 20 giugno 2004

DIRITTI DEL DISABILE NELLA SCUOLA


· L' insegnante di sostegno

Per richiedere l’insegnante di sostegno occorre un certificato medico dell'ASL con diagnosi funzionale, prodotto dalla famiglia, con il quale il Capo d'Istituto chiede al provveditorato agli studi l'assegnazione di alcune ore settimanali di attività di sostegno didattico.

· Assistenza materiale a scuola agli alunni portatori di handicap

I collaboratori scolastici AEC (ex bidelli) devono svolgere attività di assistenza materiale nell'ingresso ed uscita da scuola degli alunni con handicap, all'interno dei locali scolastici e di assistenza per l'igiene personale e l'accompagnamento ai servizi igienici (DPR 347/83 e successive modifiche). La richiesta di assegnazione per la scuola secondaria inferiore deve essere presentata presso il Comune di appartenenza. Per la scuola secondaria superiore la domanda deve essere inoltrata presso la Provincia (Assessorato Servizi Sociali).

· Tasse scolastiche e Universitarie

Agli alunni iscritti alle scuole secondarie superiori in disagiate condizioni economiche è concessa l'esenzione delle tasse scolastiche nonché dall'imposta di bollo.
Gli studenti Universitari con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% usufruiscono dell'esenzione totale delle tasse universitarie (legge 118/71 art. 30).

· Scuole speciali

Tali scuole ufficialmente istituite con DPR 31 ottobre 1975 n. 970 "Norme in materia di scuole aventi particolari finalità" esistono ancora. La legge 4 agosto 1977 n. 517 ha sancito il principio dell'integrazione scolastica generalizzata. A livello amministrativo questi principi sono stati attuati, in particolare, dal Ministero della Pubblica Istruzione con la Circolare Ministeriale n. 258 dell'83 che ha dato supporto organizzativo alla cultura dell'integrazione, proponendo la stipula di intese fra scuola AA.SS.LL. ed Enti Locali. Esse permettono il passaggio dall'inserimento all'integrazione nella scuola di tutti i bambini in particolari situazioni di handicap (ipovedenti,sordomuti, pluriminorati ).

· Gite scolastiche

Gli organi collegiali designano un qualificato accompagnatore e predispongono ogni altra misura di sostegno. L'accompagnatore può essere un qualunque membro della comunità scolastica (docente,personale ausiliario, familiare. Circolare Ministeriale 291/92 art. 8 comma 2) .

· Servizio di trasporto scolastico

Ai bambini disabili non autosufficienti, che frequentano la scuola dell'obbligo viene assicurato il trasporto, a titolo gratuito, dalla propria abitazione alla sede della scuola e viceversa. (Art. 28 della legge 118/71)

· Numero massimo di alunni nelle classi con bambini in situazioni di handicap

Ogni classe in cui sia presente un bambino portatore di handicap medio grave non può avere più di 20 alunni (art. 40 legge 449/97 legge finanziaria 1998)

 
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  Anno VI n. 338
 
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